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INL: Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 su “patente a crediti”

Al via dal 1°ottobre 2024 il "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti"

In attuazionedel Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali - n. 132 del 18 settembre 2024 - che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l'Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/


LINK: www.ispettorato.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 1 del 1 dicembre 2023

Quesito sulla figura del preposto

Link: interpello n. 5 del 1 dicembre 2023

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomini impegnati in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lg. 81/08 dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (convertito con Legge 56/2024).

 “Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). — 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
  7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
  9. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
  10. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
  11. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
  12. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
  13. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.
  14. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
  15. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.
  16. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
  17. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.
  18. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
  19. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
  20. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”»;

alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), dopo le parole: «verifica il possesso della patente» sono inserite le seguenti: «o del documento equivalente», le parole: «del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 15» e le parole: «dell’attestato di qualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’attestazione di qualificazione»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dopo l’allegato I è inserito l’allegato I-bis, di cui all’allegato 2-bis annesso al presente decreto»;

al comma 20, al primo periodo, le parole: «a partire» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e, al secondo periodo, le parole: «A partire» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere».

«Allegato 2-bis

(Articolo 29, comma 19, lettera c-bis))

“A LLEGATO I-bis

(Articolo 27, comma 6)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27

  1. Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
  2. Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati
  3. Omessiformazione e addestramento: 2 punti decurtati
  4. Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
  5. Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
  6. Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati
  8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati
  9. Lavoriin prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
  1. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtati
  2. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati
  3. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtati
  4. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtati
  5. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati
  6. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati
  7. Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati
  8. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati
  9. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtati
  10. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
  11. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
  12. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
  13. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
  14. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
  15. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati
  16. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati
  17. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati
  18. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
  19. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 1 del 6 febbraio 2024

Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute.

Link: Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024

Trabattelli – Quaderni per immagini edizione 2023

I nove opuscoli che compongono la collana 'Quaderni per immagini', realizzati dalla sinergia di due strutture Inail (Dipartimento per le Innovazioni Tecnologiche e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione), riguardano i dispositivi di protezione, le opere provvisionali e le attrezzature utilizzate dai lavoratori nei cantieri edili.

Fonte: INAIL

Con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 è stato abolito l'isolamento per i positivi a SARS-CoV-2.


Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono pertanto più obbligate ad isolarsi dalla comunità (e dall'ambiente di lavoro).


La successiva Circolare del Ministero della Salute datata 11/08/2023 (clicca qui) ha specificato che in caso di positività:


  • è consigliato rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi;
  • è consigliato indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • è consigliato evitare luoghi affollati;
  • si suggerisce di contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.



Resta altresì confermato che per i "contatti stretti" non si applica alcuna misura restrittiva.

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI


ISTRUZIONI AD USO DEI LAVORATORI

L’opuscolo, aggiornato rispetto all’edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI, la segnaletica di sicurezza, l’informazione e formazione e la sorveglianza sanitaria.

Fonte: INAIL


FAQ - COVID 19


Per tutte le domande relative al COVID - 19 clicca qui

Con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 è stato abolito l'isolamento per i positivi a SARS-CoV-2.


Vai alla notizia completa cliccando qui


NOVITA' NORMATIVA

Il 26 settembre 2024 entrerà in vigore il Decreto 28 giugno 2024, n. 127, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 213 del 11/9/24. Questo nuovo regolamento, abrogando il precedente decreto n. 152/2022, vuole rappresentare un passo importante nel campo della gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione, demolizione e di origine minerale.

Link al decreto


La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro


Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di prevenzione incendi".


FONTE INAIL: per scaricare il documento clicca qui